Giustizia amministrativa lombarda

Il Tar annulla l’ordinanza sugli orari delle sale giochi a Lodi

La magistratura definisce la restrizione imposta dal Comune come misura sproporzionata e irragionevole

Il Tar annulla l’ordinanza sugli orari delle sale giochi a Lodi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha annullato l’ordinanza sindacale del 4 luglio 2025, con la quale il Comune di Lodi aveva imposto limiti orari all’attività di una sala gioco e bingo sita in via Martino Garati. Il provvedimento municipale disponeva l’apertura dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 23, e nei fine settimana o festivi dalle 10 alle 24.

L’ente locale aveva giustificato tale decisione citando esigenze di “tutela dell’ordine pubblico, della quiete dei residenti e della salute dei soggetti vulnerabili”, basandosi su segnalazioni della cittadinanza relative a disturbi serali e notturni.

Il ricorso della società

La società Hbg Entertainment, titolare dell’esercizio, ha impugnato il provvedimento contestando “l’illogicità e l’irragionevolezza della misura adottata in materia di orario, sotto il profilo della carenza di motivazione, in merito alle esigenze di tutela della salute dei soggetti vulnerabili, il difetto di istruttoria per assenza di un’indagine specifica in termini di idoneità della misura e il difetto di proporzionalità”.

La ricorrente ha inoltre denunciato la “violazione dei principi di ragionevolezza e adeguatezza dell’azione amministrativa, la disparità di trattamento e la violazione della libertà di iniziativa economica, di cui all’art. 41 della Costituzione, e del diritto alla concorrenza, nonché l’illogicità e l’irragionevolezza della misura con riferimento agli specifici orari individuati e l’indeterminatezza della restrizione sotto il profilo temporale”.

La decisione del Tribunale

Il Tar, che aveva già sospeso l’efficacia del provvedimento in fase cautelare, ha confermato la linea nel merito. I giudici hanno chiarito che il potere del Sindaco di regolare gli orari deve essere esercitato “ponderando, in termini ragionevoli e proporzionali, i contrapposti interessi che vengono in rilievo”.

Secondo il collegio, nel caso specifico è mancata un’adeguata attività di verifica dei disagi lamentati. L’ordinanza è risultata fondata su elementi non approfonditi, tra cui un unico sopralluogo svolto alle ore 19 e segnalazioni non riscontrate.

Il principio di proporzionalità

L’intervento restrittivo è stato ritenuto privo di un rigoroso bilanciamento, poiché ha inciso sull’attività imprenditoriale senza una giustificazione istruttoria sufficiente. La sentenza sottolinea il mancato rispetto del principio di proporzionalità, che impone “idoneità, necessità e adeguatezza” della misura rispetto agli obiettivi perseguiti.

I giudici hanno concluso che la restrizione fosse “sproporzionata e irragionevole”, in particolare riguardo alla limitazione delle fasce mattutine, per le quali non sussisteva evidenza di disagi. L’amministrazione comunale potrà riesercitare il proprio potere, purché operi “nel rispetto dei principi indicati dalla sentenza”.