Prestazioni sociali agevolate: regolamento per l’accesso
Nessun intento discriminatorio: il Comune di Lodi applica la normativa nazionale.
Prestazioni sociali agevolate: le parole del Comune di Lodi e dell'assessore Belloni.
Prestazioni sociali agevolate
“Cittadini italiani e non europei devono avere la stessa possibilità di accedere ai servizi nelle medesime condizioni, perché la Legge vale per tutti e tutti si devono adeguare”, così l’assessore alle Politiche sociali Sueellen Belloni replica alle polemiche sulle modifiche apportate al Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, approvate con delibera del Consiglio comunale del 4 ottobre 2017. Per usufruire delle agevolazioni - prosegue Belloni - il Comune di Lodi richiede una certificazione prodotta dal Paese di provenienza del cittadino che ne attesti il reddito e il patrimonio. La normativa nazionale non ammette infatti le autocertificazioni di cui lo Stato italiano non potrebbe verificare la veridicità. Stiamo semplicemente applicando una legge e le linee guida predisposte da Regione Lombardia: l’accusa di discriminazione nei nostri confronti è non solo infondata, ma anche strumentale. Tengo inoltre a precisare che chi non è in grado di produrre la documentazione indicata non verrà escluso dai servizi, ma potrà usufruirne pagando la fascia massima. Le famiglie che oggi manifesteranno potranno quindi regolarmente iscrivere i propri figli a scuola, corrispondendo la retta dovuta, disporranno degli scuolabus, delle mense e di tutti gli altri servizi, esattamente come i cittadini italiani. Spiace pensare che le opposizioni abbiano alimentato una protesta che di fatto mina le basi del principio di equità tra tutti i cittadini”.
La documentazione
La documentazione richiesta dal Comune di Lodi per l’accesso alle prestazioni agevolate è conforme a quanto disposto dall’art.3 del DPR n. 445/2000 e dall’ art 2.del DPR 394/2000 e successive modifiche e integrazioni e prevede la certificazione di redditi e beni immobili o mobili posseduti all’estero attraverso la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE. Anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati, viene ugualmente richiesta una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero e legalizzata dall’autorità consolare italiana.
Nessuna condotta discriminatoria
La giurisprudenza in diversi casi simili a quello verificatosi a Lodi si è espressa con giudizi che escludono la condotta discriminatoria, fondata cioè sulla razza o sull’origine etnica. Si vedano le recenti sentenze n. 1100 del 2016 della Corte di appello di Milano e n. 437 del 2016 della Corte di appello di Brescia.
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Sarebbe corretto citare anche la sentenza del 9 ottobre 2017 del Tribunale di Milano in cui si legge che: "il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)’ adottato con DPCM 159/2013, successivo alla direttiva comunitaria, per l'accesso, tra l'altro, alle prestazioni sociali non prevede alcuna distinzione di trattamento tra cittadini italiani e stranieri sotto tale profilo, consentendo tutti indistintamente la possibilità di effettuare l'autocertificazione mediante la dichiarazione sostitutiva unica della propria condizione reddituale e patrimoniale anche con riferimento ai redditi e patrimoni esteri”.