Indetto Referendum Costituzionale, il Comune di Lodi dà indicazioni
Il referendum è stato indetto per il giorno 29 marco 2020.
Indizione del Referendum Costituzionale per il giorno di domenica 29 marzo 2020.
Indetto il Referendum per la riduzione del numero dei parlamentari
Con Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.23 del 29 gennaio 2020 è stato indetto il Referendum Popolare, concernente “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai 2/3 dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 240 del 12 ottobre 2019.
Il testo del referendum
Il testo del quesito referendario è il seguente: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”,approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-Serie generale- n.240 del 12 ottobre 2019?”
Il sito del Comune di Lodi informa che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della legge 22 febbraio 2000 numero 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.”
Lecite solo le attività di comunicazione impersonali
In tale contesto normativo durante il periodo sopracitato sono consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per efficacia giuridica degli atti amministrativi. Pertanto sono da considerarsi lecite le attività di comunicazione asettiche, svolte in forma impersonale, e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie degli organi. La comunicazione deve ispirarsi a criteri di equilibrio e di correttezza sia nelle scelte che nei contenuti delle forme della comunicazione ed assicurare che vi sia stretta connessione tra comunicazione e adempimento della funzione istituzionale.
Per gli elettori temporaneamente all'estero
Opzioni degli elettori temporaneamente all'estero per l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione estero. Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento del referendum popolare confermativo (29 marzo 2020) della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4-bis, comma 1, legge 459 del 27 dicembre 2001), ricevendo il plico elettorale contenente la scheda per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero. Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, tali elettori dovranno far pervenire al comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione entro il 26 febbraio 2020.
L’opzione (esercitabile tramite il modulo qui allegato o in carta libera) può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.
Indirizzi email:
- Ufficio Elettorale elettorale@comune.lodi.it
- PEC del Comune di Lodi comunedilodi@legalmail.it
Come presentare la richiesta
L’opzione, obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero completo cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero che ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
È possibile la revoca della medesima opzione entro lo stesso termine (26 febbraio 2020). Si ricorda infine che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le consultazioni referendarie del 29 marzo 2020).