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Sarebbe corretto citare anche la sentenza del 9 ottobre 2017 del Tribunale di Milano in cui si legge che: "il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)’ adottato con DPCM 159/2013, successivo alla direttiva comunitaria, per l'accesso, tra l'altro, alle prestazioni sociali non prevede alcuna distinzione di trattamento tra cittadini italiani e stranieri sotto tale profilo, consentendo tutti indistintamente la possibilità di effettuare l'autocertificazione mediante la dichiarazione sostitutiva unica della propria condizione reddituale e patrimoniale anche con riferimento ai redditi e patrimoni esteri”.