Non vede ma sente bene: addetto non vedente assunto dal comune di Lodi

Non vede ma sente bene: addetto non vedente assunto dal comune di Lodi
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Risponderà alle chiamate del centralino telefonico del Comune a partire da luglio.

L'assunzione dell'addetto non vedente

A partire da lunedì 1 luglio entrerà in servizio presso il Comune di Lodi un operatore non vedente addetto al centralino telefonico. Con l’assunzione del nuovo centralinista si intende ottemperare alle disposizione contenute nelle leggi 68/1999 e 113/1985, dando corso alle osservazioni presentate dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Milano-Lodi nel verbale di accertamento datato 20/05/2019 (prot. n. 73/provv.2019).

Le funzioni svolte dall'uomo

Il nuovo operatore, residente a Somaglia, classe ’77, e iscritto al Centro per l’impiego della Provincia di Lodi, lavorerà con contratto part time di 25 ore settimanali. Nelle giornate di apertura degli uffici al pubblico gestirà lo smistamento delle telefonate da una postazione dedicata, presso l’ingresso al palazzo comunale (piazza Mercato, 5).

Le dichiarazioni del sindaco di Lodi

Dichiara il Sindaco Sara Casanova che:

“Contrariamente a un’interpretazione normativa che a partire dal 2007 non aveva più consentito di assumere operatori ipovedenti o non vedenti presso il Comune di Lodi, perché ritenuti non indispensabili per la gestione del centralino telefonico, l’attuale Amministrazione comunale ha inteso rispondere agli obblighi di legge, procedendo a tale collocamento . Adeguarsi alle disposizioni normative è in questo caso a maggior ragione un atto dovuto per garantire la giusta tutela a una categoria che richiede particolare attenzione da parte di tutte le istituzioni”.

La giurisprudenza della Cassazione in materia

Alla base dell'assunzione dell'addetto non vedente, vi è la fondamentale giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 1335 del 26 gennaio 2015. Con questa è stato condannato un Ente pubblico per il rifiuto di assumere un disabile segnalato dal collocamento obbligatorio, ed è stato stabilito il principio dell’obbligo in capo all'Ente Pubblico al risarcimento dell’intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore abbia subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza all'assunzione dell’Ente stesso.

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